IMU (Imposta Municipale Propria)  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre, n. 160) ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), mantenendo in vigore le disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) ed istituendo la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), la quale risulta disciplinata dall'art. 1, commi 738 - 783 della Legge 160/2019.

Il presupposto della nuova IMU è uguale a quello previsto dalla disciplina precedente, ossia il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Pessano con Bornago, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Quindi la nuova IMU ha confermato l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, intendendo per queste ultime quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le reltive pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Anche il metodo di calcolo della nuova IMU è rimasto invariato, così come la base imponibile ed i moltiplicatori.

Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

SCADENZE DI PAGAMENTO:

  • 1° rata in acconto entro il 16 giugno
  • 2° rata a saldo entro il 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di m

Si ricorda che l'IMU è un'imposta che il contribuente versa in autoliquidazione (cioè deve effettuare il calcolo e nulla viene spedito dal Comune) in quanto è l'unico soggetto a conoscenza delle condizioni dei suoi immobili, che possono variare nel corso dell'anno riguardo alla percentuale di possesso, tipo d'uso, compravendite, ecc.

Per il calcolo i contribuenti possono rivolgersi direttamente alle proprie Associazioni e Caf di riferimento o utilizzare il programma calcolo online (disponibile sul sito del Comune) per calcolare l’imposta e stampare il modello F24 per il pagamento.

 

Con deliberazione n. 21 del 26/04/2022 (v. allegato), il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022, confermando le stesse dell'anno 2021: è pertanto possibile utilizzare il modello "F24 editabile" che trovasi allegato in fondo alla pagina per duplicare quello dell'anno precedente.

Al seguente indirizzo è disponibile il CALCOLATORE IMU con il quale è possibile calcolare online l'imposta dovuta e stampare il relativo modello F24, inserendo il Codice Catastale Comune G502 e modificando le aliquote di riferimento come da delibera sotto allegata:

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

ATTENZIONE: quando selezionate la categoria catastale del vostro immobile dovete altresì modificare manualmente l'aliquota corrispondente allo stesso, poichè l'aliquota che il sistema carica in automatico (0,86 %) non è corretta e la inserisce di default.

 

Dichiarazione IMU: i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione sell'imposta/tributo.

Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova-imu-legge-di-bilancio-2020.php), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:

  • importante l’abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014 ma divenuta ormai piuttosto inutile con l’esenzione dell’abitazione principale;
  • le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9);
  • cambia qualcosa per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie;
  • la nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • sempre in tema di agevolazioni, scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
  • si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:
       - i fabbricati di interesse storico o artistico;
       - i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
       - le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.
    Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni; è quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
  • i fabbricati rurali strumentali tornano ad essere soggetti a IMU;
  • importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • ricadenti in aree montane.
  • la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a dichiarazione;
  • un’importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.

 

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:   02.959697.207
                                                                  
02.959697.234  

oppure scrivere all'e-mail: tributi@comune.pessanoconbornago.mi.it

DOVE RIVOLGERSI :  

UFFICIO TRIBUTI

Comune, Via Roma, 31

RESPONSABILE :  

Dott.ssa Giulia Albini

ALLEGATI

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